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Nella G.U. n. 48 del 27.02.2025, il D.M. n. 18/2025 che stabilisce le modalità attuative ed operative degli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali.
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto importanti novità in materia di assicurazioni obbligatorie per le imprese con sede in Italia. L’obiettivo principale è quello di proteggere il tessuto imprenditoriale dai danni causati da eventi calamitosi, ma non solo.
Polizze catastrofali: un obbligo per tutte le imprese (o quasi)
A partire dal 1° gennaio 2024, è entrato in vigore l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni diretti causati da eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
- Scadenza: Le imprese avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per adeguarsi a questo obbligo.
- Beni coperti: L’obbligo riguarda i beni aziendali, inclusi terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
- Esenzioni: Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, le imprese di pesca e acquacoltura.
CALCOLO E AGGIORNAMENTO DEI PREMI
Il premio è calcolato in misura proporzionale al rischio ed in particolare in base a:
- Localizzazione e vulnerabilità dei beni;
- Dati storici e modelli predittivi che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
- Misure preventive adottate dall’impresa.
CONTROLLO E TRASPARENZA
Le compagnie assicurative devono pubblicare online le condizioni e le tariffe applicate per garantire la massima trasparenza. IVASS vigilerà sul rispetto delle norme e sulla sostenibilità del sistema assicurativo.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
L’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
Eventuali revisioni delle tariffe assicurative, causate da un evento catastrofale prima della scadenza, dovranno essere effettuate entro 30 giorni.