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Per le imprese al di sotto dei 499 dipendenti, che non rientrano in determinate categorie, con sede in italia è concesso l’ accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI con tutta una serie di vantaggi, che di ora vi elencheremo:
- è sia concessa gratuitamente e l’accesso è garantito senza utilizzo del modello di valutazione del fondo;
- l’importo massimo totale garantito per azienda è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro.
- è concessa su finanziamenti fino a 6 anni per importi massimi che dovranno essere inferiori al: a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività; b) 25% del fatturato del 2019; c) fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- la percentuale di copertura per la garanzia diretta all’impresa è aumentata all’80%, che salirà al 90% una volta ottenuta l’autorizzazione della Commissione Europea;
- la percentuale di copertura per la riassicurazione è aumentata al 90% dell’importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia, che potrà salire al 100% una volta ottenuta l’autorizzazione della Commissione Europea e a condizione che le garanzie rilasciate dal Confidi non superino il 90% e a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto dal Fondo;
- può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31 gennaio e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, a patto che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all’impresa e comunichi tale riduzione al Fondo;
- è estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell’intera rata di finanziamenti già garantiti dal Fondo;
- non prevede il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).
La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”. o che dopo 31 dicembre 2019, sono state ammesse a procedure concorsuali (concordati in continuità, art. 182 bis o art. 67) del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
Inoltre:
- possono beneficiare della garanzia diretta all’80% e del 90% della garanzia Confidi anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell’importo del debito residuo;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- le garanzie su portafogli di minibond sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.