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LA STRUTTURA

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PRESIDENTE PROVINCIALE

Benedetto Alessandro

VicePresidente

Pavone Virginia

Direttore

Vivacqua Francesca

Resp. Spettacolo

Bifano Mariangela

Resp. Imprenditoria Femminile

Stavale Rosa

Resp. Università

Marigliano Domenico


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FenImprese  Associazione Nazionale Datoriale senza fini di lucro è nata dall’incontro di  giovani Imprenditori e Dirigenti Associativi, che sentono sempre di più l’esigenza di essere rappresentati presso le istituzioni per ottenere chiarimenti e presentare proposte volte al miglioramento dell’esistenza delle PMI.

ESTRATTO CONVENZIONE NAZIONALE INPS – FENIMPRESE: 
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità -Turismo (FENIMPRESE) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti
 

Sommario:
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità -Turismo (FENIMPRESE) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti.INDICE

1. Premessa

2. Modalità  di riscossione

3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

5. Costi

6. Clausola di salvaguardia

7. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

8. Durata e recesso

9. Istruzioni contabili

 
 

1. Premessa

In data 17 ottobre 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità -Turismo (FENIMPRESE) (allegato n. 1), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Modalità  di riscossione

La riscossione del contributo associativo sarà  effettuata dall’INPS, a favore delle Associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, con le modalità  e con la stessa periodicità  previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni. Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà  evidenziato l’ammontare della quota associativa e l’Associazione sindacale destinataria dello stesso.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione Assicurativa” > “Dati del modello F24” e alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Modelli F24”.

La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. à^ pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L’Associazione sindacale, sotto la propria responsabilità , invierà  alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.

L’Associazione presenterà , inoltre, alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata di copia di un valido documento d’identità , alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell’anno corrente.

La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà  effetti per l’Istituto a partire dall’anno successivo.

Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o pi๠deleghe alla riscossione per due o pi๠Associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prenderà  in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

La Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi renderà  disponibile alle Strutture INPS territorialmente competenti il contenuto dei flussi telematici, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.

L’INPS non assume responsabilità  alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, pervenute dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.

Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà  di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione in procedura della revoca stessa, dandone contestualmente comunicazione all’Associazione interessata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, fatta salva l’ipotesi in cui, prima di tale tariffazione, pervenga all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. Dell’eventuale revoca della revoca l’INPS dà  tempestiva comunicazione all’Associazione interessata.

5. Costi

I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati fissati con la Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018.

Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività  sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono previsti i seguenti importi:

Gestione nuova delega sindacale ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,80
Gestione revoca delega sindacale € 2,59
Gestione singolo modello F24 € 0,23

La variazione annuale dei costi sarà  oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà  di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione medesima.

6. Clausola di salvaguardia

L’INPS è esonerato, e l’Associazione lo riconosce esplicitamente, da ogni e qualsiasi responsabilità  nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e verso i terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità  in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già  eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto, l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità  derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità  e regolarità  nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L’INPS si riserva la facoltà  di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita, da parte dell’Associazione sottoscrivente, dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà  di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità  o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.

7. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità  nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità  del Garante per la protezione dei dati personali.

8. Durata e recesso

La convenzione ha validità  fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà  pervenire all’Istituto, a mezzo PEC ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà  di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità  di ulteriori atti o comunicazioni.  comunque fatta salva la facoltà , in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC.

L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità  telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità  di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

Si comunica che la sede della Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità -Turismo (FENIMPRESE) è in via Bologna, n. 6, Parma (PR).

9. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, versati unitamente ai contributi obbligatori mediante F24, riscossi per conto della Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità -Turismo (FENIMPRESE), è stato istituito il seguente conto:

GPA25685 – per l’imputazione dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività  commerciali, riscossi per conto della Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità -Turismo (FENIMPRESE).

Tale conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni.

Contestualmente sono istituiti i seguenti nuovi conti:

GPA35685 – per l’accreditamento alla Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità -Turismo (FENIMPRESE), dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività  commerciali, riscossi per suo conto;

GPA11685 – per la rilevazione del debito verso la Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità -Turismo (FENIMPRESE), per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività  commerciali, riscossi per suo conto.

I citati conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione generale che curerà  direttamente i rapporti finanziari con l’Associazione sindacale.

Nell’allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti sopra citati.