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Nel decreto legge del 8 Aprile 2020 n. 23, detto Dl Liquidità si parla, anche, dei titoli di pagamento con scadenza nel periodo dal 09/03/2020 al 30/04/2020. Art. 11 commi 1, 2, 3. Nel comma 1 si esplicita che il periodo di decorrenza della sospensione è dal 09 Marzo al 30 Aprile 2020 ed è relativo ai vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito emessi, anche, prima del Decreto. Il Decreto, in oltre, sospende anche ogni altro atto avente efficacia esecutiva in questo stesso periodo. Il comma 2 parla dell’ assegno, e sottolinea come un assegno presentato durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione prevista dal comma 1 opera su:
  • i termini per la presentazione al pagamento;
  • i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
  • i termini previsti all’articolo 9,comma 2, lettere a)e b),della legge 15 dicembre 1990, n.386,nonché all’articolo 9-bis,comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
  • il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.
Nel comma 3 si parla dei protesti e si dice che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del Decreto non saranno trasmessi alle camere di Commercio e dove già la comunicazione sia stata fatta le camere di commercio provvederanno d’ ufficio alla cancellazione. Sempre nello stesso periodo sono sospese le informative ai Prefetti di cui all’ articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge del 15/12/1990 n. 386.

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